ISTITUZIONI
- SENATO NAZIONALE COMPOSTO DA 315 SENATORI + SENATORI A VITA che non possono superare il numero di 5;
- LA CAMERA – COMPOSTA DAI SINDACI E DAI RAPPRESENTANTI DEI MUNICIPI – CHE SI RIUNISCE DUE VOLTE L’ANNO PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI CONSUNTIVI E PREVENTIVI;
- ELIMINAZIONE DEI COLLEGI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO,
- UNICA TORNATA ELETTORALE OGNI 5 ANNI ABBINATA ALLE ELEZIONI EUROPEE
- GIUNTA DELLE ELEZIONI SOSTITUITA DALLA CORTE COSTITUZIONALE;
- Il primo ministro sceglie i suoi ministri e questi ultimi non possono essere né deputati né senatori;
- Abolizione del finanziamento pubblico dei partiti
- Definizione e regolamentazione per legge dei Partiti politici;
- Legge elettorale: i partiti presentano nel collegio una lista con x numero di candidati, si vota per la lista con un unico voto di preferenza si adotta il doppio turno alla francese: quindi elezione diretta del più votato della lista che raggiunge il 51% dei voti o ballottaggio tra il più votato della lista arrivata prima e il più votato della lista arrivata seconda; quindi in questo sistema di voto sono comprese anche le primarie; non è permessa la presentazione in più collegi;
- Eliminazione della figura del sottosegretario;
- Un parlamentare può essere eletto per solo 3 legislature;
- Abolizione del vitalizio al parlamentare vengono pagati i contributi per una pensione che sarà erogata secondo le norme che valgono per tutti i lavoratori;