Statuto

ASSOCIAZIONE ITALIA

STATUTO

Art.1) – costituzione , denominazione e sede

E’ costituita l’associazione di promozione sociale  denominata  “ASSOCIAZIONE ITALIA” ai sensi della legge n.383/2000  con sede in  MILANO, Via Monviso 28, 20154 . L’associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2. La durata dell’associazione è illimitata. Possono aderire all’Associazione  i cittadini   dei paesi che fanno parte dell’Unione Europea;

L’associazione si prefigge i seguenti scopi:

Art. 2) – Scopi Sociali

- favorire lo sviluppo della cultura sociopolitica e  dell’istruzione individuale dei Soci; offrire formazione adattata al livello culturale dei soci in ambito scientifico, culturale, sociale al fine di promuovere una partecipazione alla società più matura e più corretta, al fine anche di cambiare valori e concetti, mutare le strutture mentali per creare una società rispettosa della natura e una vita sul pianeta più giusta ;

- funzionare da centro di riferimento e propulsione per quanti si occupano o sono interessati ai problemi della formazione delle opinioni politiche nell’attuale  società italiana dominata dall’influenza incontrastata della televisione;

- promuovere dibattiti, convegni, attività culturali ed attività formative  sulla storia del pensiero politico, sulla comunicazione, e sulle relazioni sociali in ogni settore della vita sociale e nelle organizzazioni private, pubbliche nella scuola, nell’università e nella società;

- organizzare corsi e stage per il miglioramento e l’apprendimento della formazione e della cultura dei soci per il miglioramento della loro vita relazionale e per l’introduzione nella loro esistenza di momenti di felicità;

- svolgere e promuovere attività di assistenza ai soci per assicurare un’ ottimizzazione delle loro risorse economiche e per la difesa dei loro diritti  nei confronti delle banche, delle pubbliche amministrazioni, delle grandi imprese del commercio e dell’industria;

- assistere i propri Soci e le loro famiglie con un’attività di informazione sui vari aspetti del vivere nella attuale società;

- editare direttamente e/o affidare a terzi esterni all’associazione il compito di editare e stampare , sia su cartaceo, supporti magnetici, su  televisione via web o attraverso pubblicazioni online, i propri corsi, temi, libri, album e quant’altro di interesse indicato negli scopi sociali.

- patrocinare eventi, manifestazioni ed iniziative al fine di approfondire e condividere le visioni raggiunte dagli iscritti  sulle soluzioni da dare ai problemi della società italiana;

- aiutare ciascun iscritto in un  quotidiano sforzo per il miglioramento di sé e per il miglioramento del rapporto con gli altri;

Ogni iniziativa prodotta dall’associazione dovrà prevedere una quota minima del 5% destinata ad associazioni Onlus, no profit, organizzazioni di mutuo soccorso e di indiscusso profilo sociale che svolgano attività di aiuto e sostegno alle persone portatrici di handicap o per l’acquisto di strumentazione atta al miglioramento della loro qualità di vita. Tale iniziativa e condizione può essere variata in misura percentuale superiore ma non inferiore.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopo istituzionali dell’associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 3) – Tipi di Soci

I Soci si distinguono in soci ordinari e  soci onorari;

 

Art. 4) – Socio Ordinario

Sono ammessi come Soci ordinari coloro che intendono aderire all’Associazione   al fine di raggiungere gli scopi soprarichiamati;

 

Art. 5) – Socio onorario

Sono ammessi come soci onorari persone giuridiche e/o associazioni, che abbiano nella loro attività , comportamenti e conoscenze tali  da poter essere riconosciuti  portatori di cultura e di conoscenza, rafforzando il prestigio dell’associazione . I soci onorari hanno eguali diritti di voto come tutti e possono partecipare ad ogni forma di elezione e ricoprire qualunque carica prevista.

 

Art 6) – Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. contributi degli aderenti e dei privati

2. contributi dallo stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,

3. donazioni e lasciti testamentari

4. entrate patrimoniali

5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali:

 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Art. 7) – bilancio e rendiconto

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 8) – i soci

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.

 

Art. 9) – criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 1 anno. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha il diritto alla restituzione delle quote associative.

Art. 10) – doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi

2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione

3. a versare la quota associativa di cui precede l’articolo

tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare affettivamente alla vita dell’associazione

2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto

3. ad accedere alle cariche associative

a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

Art. 11) – Organi dell’associazione

Sono Organi dell’associazione:

  • L’Assemblea dei soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il presidente
  • Il vice presidente
  • Il comitato scientifico
  • Il collegio dei Probiviri
  • Delegato Provinciale
  • Delegato Regionale

L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolante o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo o passivo.

 

 

Art. 12) – Assemblea

L’assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:

1. approva il bilancio consuntivo e preventivo

2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del collegio dei probiviri.

3. Delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni

4. Delibera l’esclusione dei soci

5. Delibera su tutti gli altri soggetti sottoposti al suo esame del Consiglio Direttivo.

6. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute del Presidente o in sua assenza del Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorso 24 ore dalla prima, o in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea. Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate. In difetto di convocazione formale,o di un mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal segretario.

 

Art.13) – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del consiglio direttivo decadano dall’incarico, il consiglio direttivo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero consiglio: nell’impossibilità di attuare detta modalità il consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un presidente, un Vice- Presidente e un Segretario Generale. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea

• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo

• nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale

• deliberare sulle domande di nuove adesioni

 

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti, l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la vanità della riunione.

Il consiglio direttivo è convocato di regola ogni 2 volte all’anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del consiglio , e redatti a cura del segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione. La carica ha durata di 3 anni, rieleggibile

 

Art.14) – il Presidente

Il presidente nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci. Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d’età.

Il presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

Art. 15) – Il Vice-Presidente

È nominato dal comitato direttivo, ha il compito di fare le veci del Presidente. Possono essere nominati fino ad un massimo di 1 vice-Presidente. La carica ha durata di 3 anni, rieleggibile.

 

Art. 16) – Il Comitato Scientifico è composto da docenti universitari e persone di riconosciuta competenza iscritti all’Associazione come soci onorari e nominati dal Comitato Direttivo  in numero di sette.

- Il Comitato Scientifico ha la facoltà di cooptare ulteriori componenti fino ad un massimo di due. Ai lavori del Comitato scientifico partecipano i componenti del Comitato Direttivo.

- I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per tre anni  salvo sopravvenuta revoca da parte del Comitato Direttivo  o dimissioni. I componenti sono rieleggibili.

- Il Comitato Scientifico designa tra i suoi componenti il proprio Presidente e un Vice Presidente.

- Il Comitato Scientifico è convocato dal Suo Presidente, anche su richiesta del Presidente del’Associazione.

- Il Comitato Scientifico compila  i documenti su cui si baserà l’attività di proselitismo ed espansione dell’Associazione. I settori di intervento sono: Diritto costituzionale, Economia, Diritto finanziario, Sanità, scienza della comunicazione, difesa del cittadino, crescita e miglioramento degli iscritti. – Concorre  ad indirizzare, per i principali settori la metodologia di ricerca, valuta e  controlla le fasi di lavoro o collegialmente o nominando un proprio componente.

- Il Comitato Scientifico valuta gli studi principali anche al fine della loro pubblicazione.

 

 

Art. 17) – il Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composta da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 5 nominati dall’assemblea dei soci fra i soci stessi. Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo o all’assemblea. Il collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’associazione, se concordemente richiesto dalle parti

 

Art. 18) – Delegato Regionale

È nominato dal Comitato Direttivo. Può gestire un numero massimo  di  delegati provinciali pari al numero delle provincie di appartenenza della  regione dove svolge l’incarico di delegato regionale. Ha il compito di essere il referente nell’area di riferimento di tutte le politiche dell’associazione, in particolare di sviluppare i rapporti con le istituzioni locali, diffondere la cultura e gli scopi dell’associazione, organizzare e promuovere le attività di proselitismo e formazione, secondo le modalità a lui conferite . La carica ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile.

Art.19) – Delegato Provinciale

È nominato dal Comitato Direttivo. Ha il compito di essere il referente nell’area di riferimento di tutte le politiche dell’associazione, in particolare di sviluppare i rapporti con le istituzioni locali, diffondere la cultura e gli scopi dell’associazione, organizzare e promuovere le attività formative, secondo le modalità a lui conferite. La carica ha la durata di anni 2 ed è rinnovabile

Art. 20) – Il Segretario Generale

Ha il compito di tenere in ordine i libri sociali, la documentazione fiscale e quant’altro utile all’organizzazione dell’associazione. Ha il compito di redigere, organizzare e gestire i rapporti, sia in forma cartacea che attraverso altre forme di comunicazione con tutti i soci e tutti gli organi dell’associazione stessa. Ha il compito di registrare gli incontri.

 

Art. 21) – Borsa di studio Associazione Italia

L’associazione destina ogni anno una quota dei proventi prodotti, per la costituzione di 5 borse  di studio destinate a coloro che intendano continuare e approfondire argomenti e temi proposti dall’Associazione. In particolare viene destinata agli studenti, disoccupati o con una occupazione precaria dimostrabile e certificabile attraverso certificazione del reddito dell’anno precedente e comunque in grado di dimostrare il proprio status quo all’atto della partecipazione ai corsi previsti. Vengono esclusi dalla destinazione della Borsa di studio quei soci che abbiano rapporti di parentela fino al 3° grado con soci eletti e presenti nel comitato direttivo, e che ricoprano l’incarico di presidente, vice-presidente e segretario generale. Vale la stessa regola per le eventuali deleghe, incarichi e mansioni approvate in futuro dall’assemblea dei soci e/o dal comitato direttivo stesso.

 

 

 

Art .22) – scioglimento

in caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

 

Art. 23) – rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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Milano 13 Giugno 2010